Articolo 1 – Costituzione, denominazione e durata

E’ costituita con sede in Milano, Viale Sarca n. 223, una Associazione denominata ANTIA “Associazione Nazionale Tecnici Professionisti Sistema Moda”.

La durata è a tempo indeterminato.
Articolo 2 – Scopo e attività

L’Associazione è apolitica, non ha fini sindacali e non ha scopo di lucro.

Si propone la promozione di iniziative tendenti al perfezionamento culturale e tecnico, nonché alla collaborazione degli appartenenti alla categoria al fine di uniformare e potenziare le capacità individuali al servizio dello sviluppo industriale della Nazione.

A tal fine essa potrà, tra l’altro, promuovere e organizzare, direttamente o indirettamente, studi, ricerche, attività editoriali, formative e di orientamento, convegni, seminari e/o dibattiti.

Inoltre, per facilitare il raggiungimento degli scopi ivi indicati, l’Associazione potrà costituire una società di servizi, detenendone il capitale sociale totalmente o parzialmente.

Nel caso di detenzione parziale del capitale sociale, l’Associazione dovrà detenere una quota maggioritaria.

All’Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 3 – Soci

Fanno parte dell’Associazione:

  • I Soci Ordinari

  • I Soci Sostenitori

  • I Soci Onorari

  • I Soci Juniores

  • I Soci Collettivi

 Sono Soci Ordinari:

  1. tutti i dirigenti tecnici dell’Industria dell’Abbigliamento, ai sensi dell’Art. 2095 del C.C.;

  2. i tecnici che abbiano maturato un’esperienza nel settore produttivo e progettuale dell’Industria dell’Abbigliamento da almeno cinque anni, che operano attualmente nello stesso settore;

  3. gli esperti nel campo dell’Industria dell’Abbigliamento quali ad esempio:

    • titolari, dirigenti e tecnici di società produttrici di materiali, macchinari, impianti e relativi accessori normalmente in uso in dette industrie nel processo di produzione;

    • addetti all’elaborazione di specifici programmi EDP per l’abbigliamento;

    • titolari, istruttori ed insegnanti di scuole per la formazione e l’addestramento di personale da inserire nel ramo produttivo di dette industrie;

  4. le persone fisiche che lavorano e prestano la propria attività all’interno della filiera della Moda.

 I Soci di cui punto c) non potranno superare il 15% del totale dei Soci iscritti all’Associazione e, di questi, non verrà accettato un numero di Soci superiore a due per ogni azienda. L’accettazione di dette domande verrà fatta valutandone di volta in volta le qualità. Le domande non accettate per superamento di percentuale saranno riproposte per la riunione del Consiglio successiva.

Sono Soci Sostenitori:

le persone e le società che, apprezzando le finalità dell’Associazione, intendono contribuire alla realizzazione dei suoi programmi.

Sono Soci Onorari:

le eminenti personalità che nel campo della tecnica, della comunicazione, della cultura e della società si siano particolarmente distinte per la valorizzazione e la promozione del settore abbigliamento.

I Soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo su designazione del Consiglio stesso o su segnalazione di ogni singolo socio e non dovranno superare inizialmente il numero di cinque. Il loro incremento non potrà superare l’unità, per ogni rinnovo di Consiglio.

Sono Soci Juniores:

i giovani che hanno appena intrapreso l’attività nel settore della confezione, purché siano regolarmente assunti in una società che produce abbigliamento, o comunque inserita all’interno della filiera della Moda, per intraprendere la carriera di tecnico.

 Sono Soci Collettivi:

le società che fanno parte del Sistema Moda Italia e, in generale, della filiera della Moda.

Attraverso l’iscrizione all’Associazione possono far partecipare a rotazione un massimo di tre persone per ogni evento quali: seminari, visite aziendali, convegni.

La suddivisione dei Soci nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione.

Articolo 4 – Partecipazione dei Soci

La partecipazione all’Associazione comporta l’obbligo di osservare le norme del presente Statuto e tutte quelle deliberazioni che in base allo Statuto saranno adottate dagli organi dell’Associazione.

La partecipazione dà diritto di partecipare alla vita associativa, di accedere alle cariche sociali nonché di avvalersi dei servizi forniti dall’Associazione.

Articolo 5 – Domanda ammissione del socio

L’ammissione a socio ordinario, a socio juniores ed a socio collettivo si ottiene presentando domanda scritta all’Associazione, con indicato un sintetico curriculum e/o attività della società, controfirmata da un socio, facente parte dell’Associazione da almeno tre anni.

Articolo 6 – Decisione ammissione del socio

Sull’ammissione degli Associati decide il Consiglio Direttivo decide con giudizio insindacabile.

Articolo 7 – Neo associati e Soci juniores

Il neo associato non è soggetto, all’atto dell’ammissione, ad alcuna tassa di iscrizione; mentre è tenuto al versamento dell’intera quota associativa stabilita per l’anno in corso.

Il neo socio juniores non è soggetto, all’atto dell’ammissione, ad alcuna tassa di iscrizione e non è tenuto al versamento della quota associativa per il primo anno. Dal 2° al 4° anno di appartenenza all’ANTIA egli dovrà versare il 50% della quota associativa. A partire dal 5° anno egli sarà socio ordinario a tutti gli effetti, con tutti i doveri e i diritti previsti dallo Statuto.

Articolo 8 – Iscrizione dell’associato

La domanda d’iscrizione impegna l’Associato a tutti gli effetti statutari ed alla disciplina sociale.

L’iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, se non sia stato presentato dall’Associato formale atto di dimissioni, comunicato a mezzo lettera raccomandata almeno 3 mesi prima dalla scadenza dell’anno solare in corso.

Articolo 9 – Versamento quota associativa

La quota associativa dovrà essere saldata entro il primo trimestre di ogni anno, e il suo importo non è riducibile.

La qualità di associato è intrasmissibile.

Articolo 9bis – Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde:

  1. per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni, se non nei modi e termini di cui al precedente art. 8;

  2. per espulsione, per gravi motivi morali e disciplinari secondo le norme degli Art. 21 e 22;

  3. per mancato pagamento della quota associativa entro tre mesi successivi alla data di ammissione per il nuovo socio e/o per mancato pagamento entro il primo semestre di ogni anno solare.

Articolo 10 – Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea dei Soci;

  2. il Consiglio Direttivo;

  3. il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sono gratuite.


Articolo 11 – Assemblea

L’Assemblea è costituita da tutti i Soci iscritti ed in regola con il pagamento della quota sociale.

L’Assemblea è chiamata a deliberare in materia di sua spettanza:

  1. per referendum;

  2. per convocazione formale.

Spetta al Consiglio Direttivo di stabilire volta per volta a quali delle forme ricorrere.

Sono competenze dell’Assemblea:

  1. dare direttive generali sullo svolgimento dell’attività dell’Associazione e degli organi direttivi;

  2. eleggere il Presidente, che rimane in carica per l’intera durata del Consiglio Direttivo e non può essere eletto più di tre volte consecutive, e la relativa lista;

  3. eleggere i componenti del Consiglio Direttivo nelle modalità previste dal successivo art. 16;

  4. eleggere i due componenti del Collegio dei Probiviri;

  5. approvare i bilanci annuali preventivi e consultivi e fissare i contributi sociali per i Soci ordinari, sostenitori e collettivi;

  6. deliberare e/o modificare lo Statuto sociale;

  7. eleggere il Presidente dell’Assemblea e i Soci scrutatori come previsto dal successivo Art. 13.

Articolo 12 – Convocazione dell’Assemblea

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno, di regola entro il 30 giugno allo scopo di approvare il rendiconto consuntivo dell’anno precedente e quello preventivo dell’anno in corso.

Quelle straordinarie possono riunirsi ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario oppure dietro richiesta di un terzo dei Soci entro 30 giorni dalla richiesta.

Articolo 13 – Costituzione e quorum dell’Assemblea

Le Assemblee sono convocate dal Presidente con l’invio tramite posta di lettera non raccomandata oppure con comunicazione e-mail o fax indirizzata ai Soci da spedirsi almeno 15 giorni prima della data fissata per l’adunanza.

Nella lettera è indicata anche la data per la seconda convocazione nel caso che la prima vada deserta.

L’Assemblea può validamente deliberare quando è presente in proprio o per delega la metà più uno dei Soci ordinari in prima convocazione e in seconda convocazione con qualsiasi numero di intervenuti.

Ogni socio dispone di un solo voto e può farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun partecipante.

Le Assemblee indette per referendum si intendono valide qualunque sia il numero dei votanti.

In ogni caso per le modifiche statutarie occorre sempre la partecipazione di un quarto dei Soci iscritti alla data della convocazione dell’Assemblea.

A presiedere l’Assemblea elettiva sarà chiamato, per acclamazione un socio ordinario che non si è candidato ad alcuna delle cariche sociali.

Oltre alla normale gestione dell’Assemblea, egli curerà di presentare all’Assemblea stessa, che dovrà approvare per acclamazione, tre scrutatori scelti anch’essi fra i Soci ordinari non candidati alle cariche sociali.

Al termine dell’Assemblea la stessa dichiarerà eletti Presidente e Consiglieri come da verbali presentati dagli scrutatori.

Gli scrutatori eletti dall’Assemblea dovranno provvedere alla:

  • verifica della rispondenza degli elettori dei candidati, alla quantità dei Soci, e alla verifica della validità delle eventuali deleghe da essi presentate;

  • convalida delle schede tramite firma;

  • distribuzione e raccolta delle schede relative alle tre votazioni;

  • verifica della rispondenza fra schede consegnate e schede ritirate;

  • scrutinatura delle schede e definizione dei voti raccolti da ciascun candidato;

  • stesura e firma dei verbali relativi ai risultati delle tre votazioni.

Articolo 14 – Elezioni per le cariche sociali

Possono essere candidati alle cariche sociali tutti i Soci regolarmente iscritti e che abbiano ottemperato agli obblighi sociali, fatta eccezione per il componente del Collegio dei Probiviri, nominato dal Consiglio Direttivo, come previsto dall’Art. 20, qualora non socio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa di voti. Le votazioni per le elezioni delle cariche sociali devono avvenire dapprima per il Presidente e il Consiglio Direttivo, con relativo scrutinio e in secondo luogo per il Collegio dei Probiviri.

Le elezioni delle cariche sociali devono farsi o per acclamazione all’unanimità, o a mezzo scheda segreta quando non abbiano luogo per referendum.

Per l’elezione del Collegio dei Probiviri, ciascun socio potrà esprimere al massimo due preferenze tra i candidati.

In caso di parità di numero di voti sarà eletto il socio con maggiore anzianità associativa. In caso di parità di voti ed anzianità, l’Assemblea deciderà per acclamazione.

Articolo 15 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 9 membri secondo le deliberazioni dell’Assemblea e viene eletto dalla stessa secondo quanto stabilito dall’Art. 11.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo durano in carica un biennio e sono rieleggibili.

Possono assistere al Consiglio Direttivo tutti i Soci, regolarmente iscritti e che abbiano ottemperato agli obblighi sociali.

Possono far parte del Consiglio Direttivo, con voto consultivo e non deliberativo, i componenti del Collegio dei Probiviri.

Sono competenze del Consiglio:

  1. nominare il Vice-Presidente, il Tesoriere e il Segretario, come indicato nella lista presentata per l’elezione;

  2. l’ammissione dei Soci ordinari, collettivi, sostenitori e juniores e la nomina dei Soci onorari come previsto dall’Art. 3;

  3. eleggere un componente del Collegio dei Probiviri;

  4. promuovere iniziative nell’interesse degli Associati;

  5. redigere le relazioni ed i bilanci annuali;

  6. deliberare sulla misura, sui criteri e sulle modalità per il versamento dei contributi associativi da proporre all’Assemblea;

  7. disporre l’ordinamento e i servizi dell’Associazione;

  8. deliberare sulla utilizzazione delle eventuali eccedenze del bilancio;

  9. dare attuazione operativa alle direttive formulate dall’Assemblea, in armonia con le linee di gestione della Presidenza;

  10. approvare le spese di funzionamento.

 Articolo 16 – Elezione del Consiglio Direttivo

Entro due mesi prima dalla scadenza del Consiglio Direttivo in carica, i Soci che desiderano presentare la propria formale candidatura per l’elezione a Presidente del Consiglio Direttivo o come Consiglieri indipendenti, devono inviare una comunicazione scritta alla Segreteria dell’Associazione, a mezzo e-mail o lettera raccomandata.

La candidatura a Presidente del Consiglio Direttivo può contenere, oltre al proprio nome, una lista di n. 8 Soci candidati, che potranno essere eletti assieme al Presidente, e comporranno, in caso di nomina, il Consiglio Direttivo. Al momento della candidatura, ad ogni nominativo presentato potrà essere specificata la carica che il soggetto andrà a coprire in caso di nomina.

Tutti i Soci possono candidarsi come Presidente o come componenti del Consiglio Direttivo, sia come componenti della lista collegata a ciascun candidato Presidente, sia in via autonoma come Consiglieri indipendenti.

Pertanto, i Soci candidati come Consiglieri possono:

  1. appartenere ad una o a più di una lista collegata a ciascun candidato Presidente;

  2. non appartenere ad alcuna lista di quelle collegate ad un candidato Presidente (cd. Consiglieri indipendenti).

Entro un mese prima dalla data delle elezioni, la Segreteria comunica a tutti i Soci i nominativi dei candidati alla Presidenza e dei relativi componenti del Consiglio Direttivo proposti, oltre ai nominativi dei candidati Consiglieri indipendenti, ovvero non appartenenti ad alcuna lista.

Al momento delle elezioni, i votanti dovranno:

  • nella prima scheda, indicare il nominativo del candidato Presidente che si ritiene idoneo a ricoprire tale incarico;

  • nella seconda scheda potranno votare direttamente per l’intera lista proposta dal Presidente scelto, oppure indicare il nominativo dei singoli candidati a Consiglieri, in numero massimo di 8, scelti tra quelli appartenenti alla lista del candidato Presidente scelto, oppure ad un’altra o a nessuna lista (cd. Consiglieri indipendenti).

Se la preferenza è complessivamente indicata soltanto a favore della lista collegata ad un candidato Presidente, si intende che la preferenza sia espressa a favore di tutti i Consiglieri della lista, quindi ciascun candidato come Consigliere riceve una preferenza.

Sarà eletto il candidato Presidente, la lista o i Consiglieri che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

Il Presidente viene eletto dall’Assemblea per un massimo di tre mandati consecutivi e ciascun mandato ha la durata di un biennio come previsto dall’Art. 11.

Articolo 17 – Limiti ai componenti del Consiglio Direttivo

A far parte del Consiglio Direttivo non può essere chiamato più di un Associato appartenente alla stessa società, a meno che questa abbia più di venti associati iscritti nel qual caso gli eletti non possono essere più di due.

 Articolo 18 – Attività del Consiglio Direttivo

Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni semestre e ogni volta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta scritta di un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell’Associazione o in mancanza di questi dal vice-Presidente o, in mancanza anche di questi, dal Consigliere più anziano di nomina.

Le sue sedute sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti più uno e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Al Presidente dell’Associazione ed al Presidente del Collegio dei Probiviri, è riconosciuto, qualora richiesto, un rimborso spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo secondo i limiti decisi dal medesimo.

Ugualmente, il rimborso viene concesso ai Consiglieri qualora debbano trasferirsi per ragioni legate al loro incarico, fuori dalla provincia dove ha sede l’Associazione.

I rimborsi per trasferimento devono essere autorizzati dal Presidente, mentre per le spese relative al Presidente, l‘autorizzazione viene data dal Consiglio Direttivo.

Articolo 19 – Compiti del Presidente, del Tesoriere e del Segretario del Consiglio Direttivo

Il Presidente:

  • rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi;

  • presiede il Consiglio Direttivo, curandone l’armonizzazione secondo lo spirito e le finalità decise dall’Assemblea;

  • stimola e coordina l’operato del Consiglio Direttivo in ordine alle direttive emerse dalle assemblee;

  • dà esecuzione ai deliberati delle Assemblee e del Consiglio Direttivo;

  • propone al Consiglio le spese che in qualche modo abbiano a discostarsi dal bilancio preventivo e dà approvazione al Tesoriere per l’esecuzione delle stesse;

  • nomina commissioni con particolari attribuzioni da stabilire di volta in volta in armonia coi deliberati del Consiglio Direttivo;

  • formula gli inviti ai Soci onorari su proposta del Consiglio Direttivo;

  • autorizza le spese per attività svolte dai Consiglieri fuori provincia;

  • invita a sua discrezione, a scopo promozionale e nell’interesse esclusivo dall’Associazione, i non Soci alle attività promosse dall’Associazione stessa.

Il Presidente risponde del suo operato direttamente all’Assemblea, e può essere rimosso o attraverso apposita convocazione dell’Assemblea stessa, o per constatata impossibilità fisica a presiedere il Consiglio per un periodo superiore ai quattro mesi.

Il Tesoriere sovrintende alla ordinaria amministrazione dell’Associazione, ne tiene contabilità, firma gli ordini di pagamento, provvede alle riscossioni e redige il bilancio consultivo annuale.

Il Segretario è l’organo esecutivo del Consiglio e ne coordina l’attività; esplica la sua funzione anche in assemblea. Cura inoltre la stesura dei verbali delle singole riunioni degli stessi nella seduta successiva.

 Articolo 20 – Collegio dei Probiviri

I membri del Collegio dei Probiviri sono così eletti:

  1. due membri da parte dell’Assemblea, scelti tra i propri associati, secondo le modalità previste dall’Art. 14;

  2. un membro dal Consiglio Direttivo, scelto tra gli associati oppure da una lista di professionisti di comprovata esperienza in ambito giuridico-economico, redatta ed aggiornata dal Consiglio Direttivo e depositata presso la Segreteria dell’Associazione.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, tutti dotati di comprovato valore morale e di riconosciuta professionalità ed esperienza.

Il Collegio dei Probiviri elegge fra i suoi membri il proprio Presidente, che può essere anche un non socio.

Il Collegio dei Probiviri:

  1. decide sul rispetto delle norme statutarie;

  2. dirime eventuali controversie tra i singoli Soci e tra i Soci e l’Associazione;

  3. istruisce i procedimenti disciplinari e delibera a maggioranza, previa contestazione degli addebiti, censure, sospensioni ed espulsioni da comunicarsi all’interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all’Assemblea dei Soci.

Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione degli associati, esamina e giudica secondo equità e senza formalità di procedura, comunicando il proprio giudizio al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.

Nell’ipotesi in cui si tratti di procedimenti nei confronti di componenti del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri comunica il proprio giudizio all’Assemblea dei Soci che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce almeno una volta all’anno, oltre che su istanza di parte, ed in ogni ulteriore occasione che lo ritenga opportuno o necessario.

Articolo 21 – Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari che possono essere emesse dal Collegio dei Probiviri, tenuto conto della gravità della violazione commessa, del danno arrecato agli interessi dell’Associazione, della personalità dell’associato sottoposto ad inchiesta e della carica da questi ricoperta all’interno dell’Associazione, sono:

  1. la censura, ovvero una diffida a non porre più in essere un certo comportamento;

  2. la sospensione temporanea da ogni attività sociale;

  3. l’espulsione dall’Associazione.

Articolo 22 – Applicazione delle sanzioni disciplinari

Il Collegio dei Probiviri può applicare la censura all’Associato qualora non ottemperi con la dovuta diligenza agli obblighi derivanti dal presente Statuto.

Il Collegio dei Probiviri può inoltre deliberare la sospensione temporanea dell’Associato da ogni attività sociale, nel caso in cui questi sia colpevole di recidiva nelle mancanze che abbiano dato motivo a precedenti censure o sospensioni o abbia commesso atti o mancanze che rechino nocumento al prestigio e agli interessi materiali e morali dell’Associazione.

Il Collegio dei Probiviri può deliberare l’espulsione dell’Associato, per gravi ed eccezionali motivi che rendano incompatibile la sua appartenenza all’Associazione.

L’interessato può appellarsi, entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Consiglio Direttivo, nell’ipotesi in cui non ricopra alcuna carica associativa, all’Assemblea dei Soci, nell’ipotesi in cui sia componente del Consiglio Direttivo.

Articolo 23 – Bilancio

L’anno sociale dell’Associazione, anche ai fini del rendiconto, comincia con il primo gennaio e termina il trentuno dicembre.

I bilanci, consultivo e preventivo, debbono essere compilati alla fine di ogni anno solare e non oltre il bimestre successivo e dovranno essere depositati presso la sede sociale, a disposizione dei Soci, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’Assemblea convocata per la relativa approvazione.

Articolo 24 – Scioglimento

L’Associazione deve essere sciolta con deliberazione dell’Assemblea con voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci, ai sensi dell’art. 21, comma 3, del codice civile.

La delibera di scioglimento deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori da scegliere fra i Soci e determinare in ordine alle modalità di liquidazione del patrimonio sociale.

Eventuali attività, attrezzature, fondi liquidi, e quanto altro di proprietà dell’Associazione risultanti al momento dello scioglimento, dovranno essere devolute ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 25 – Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.