
Articolo 1 – Costituzione, denominazione e durata
È costituita in forma di Ente del Terzo Settore, una Associazione denominata ANTIA “Associazione Nazionale Tecnici Professionisti Sistema Moda”.
La sede dell’Associazione ANTIA è in Comune di Milano Via Alberto Riva Villasanta n. 3.
Lo spostamento della sede legale nel medesimo Comune di Milano non comporta obbligo di modifica statutaria. L’eventuale variazione della sede legale al di fuori del Comune di Milano comporterà l’obbligo di modifica statutaria.
A seguito dell'iscrizione nel Registro, l’associazione integra la propria denominazione con "Ente del Terzo Settore" o "ETS". L’associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinato dal presente statuto e agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo settore, l’associazione dovrà indicate gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
La durata è a tempo indeterminato.
Articolo 2 – Scopo e attività
L’Associazione è apolitica, non ha fini sindacali e non ha scopo di lucro.
Si propone la promozione di iniziative tendenti al perfezionamento culturale e tecnico, nonché alla collaborazione degli appartenenti alla categoria al fine di uniformare e potenziare le capacità individuali al servizio dello sviluppo industriale della Nazione.
A tal fine essa potrà, tra l’altro, promuovere e organizzare, direttamente o indirettamente, studi, ricerche, attività editoriali, formative e di orientamento, convegni, seminari e/o dibattiti.
Inoltre, per facilitare il raggiungimento degli scopi ivi indicati, l’Associazione potrà costituire una società di servizi, detenendone il capitale sociale totalmente o parzialmente.
Nel caso di detenzione parziale del capitale sociale, l’Associazione dovrà detenere una quota maggioritaria. All’Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Articolo 3 - Attività di interesse generale
L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui ai commi 1b, 1d e 1i dell’art. 5 del D.Lgs. 117/2017:
_ educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali d’interesse sociale con finalità educativa;
_ formazione universitaria e post-universitaria;
_ organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
_ formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
_ promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
In particolare, l'associazione si propone di attivare:
_studi, seminari, ricerche, inchieste, indagini statistiche, anche a mezzo di questionari direttamente predisposti e distribuiti;
_pubblicazione di studi e ricerche, di atti di convegni, di riviste-bollettino;
_conferenze, convegni, congressi, dibattiti, tavole rotonde, incontri nelle scuole, nelle associazioni giovanili, nelle associazioni di categoria e di settore;
_ideazione e realizzazione di riviste settoriali on-line, portali e siti internet, ideazione e realizzazione di spot e/o campagne pubblicitarie e di ogni altro genere di comunicazione, anche multimediale, utile al raggiungimento del proprio fine;
_gruppi di studio e ricerca, corsi di formazione, corsi di avviamento e/o perfezionamento delle attività specificamente attinenti al settore della produzione e commercializzazione di moda ed al settore della comunicazione;
_ogni altra attività culturale, di formazione ed editoriale, esclusi i quotidiani, attinente allo scopo dell'associazione. Le attività di cui sopra sono svolte in favore dei propri associati, familiari e verso terzi.
Per il perseguimento delle proprie finalità, l’associazione può avvalersi di personale retribuito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 del D. Lgs. 117/2017.
Articolo 4 - Attività diverse
L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell’art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.
L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
Articolo 5 – Associati
L’associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.
Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze inerenti agli scopi dell’associazione.
L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
Articolo 6 – Volontari
Sono volontari gli associati che aderiscono all’associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
Al volontario possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
Ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l’importo massimo stabilito dalla normativa vigente e futura, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
Gli Associati che prestano attività di volontario, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Gli Associati volontari sono iscritti in un apposito registro.
Articolo 7 – Sostenitori
Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendo gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informato delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’associazione.
Articolo 8 – Lavoratori
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d’interesse generale di cui all’art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei
lavoratori impiegati nell’attività non potrà essere superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente e futura attualmente pari al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
Articolo 9 – Partecipazione degli Associati
La partecipazione all’Associazione comporta l'obbligo di osservare le norme del presente Statuto e tutte quelle deliberazioni che in base allo Statuto saranno adottate dagli organi dell’Associazione.
La partecipazione dà diritto di partecipare alla vita associativa, di accedere alle cariche sociali nonché di avvalersi dei servizi forniti dall’Associazione.
Articolo 10 – Domanda ammissione dell’Associato
Per essere ammessi come associato è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all’Associazione con l’osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:
a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali;
c. allegare un sintetico curriculum e/o attività della società e indicare almeno un Socio presentatore. E’ compito del Consiglio Direttivo dell’Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.
Articolo 11 – Decisione ammissione dell’Associato
Sull'ammissione degli Associati decide il Consiglio Direttivo con giudizio insindacabile.
Articolo 12 – Neo Associati e Associato Juniores
Il neo associato non è soggetto, all’atto dell'ammissione, ad alcuna tassa di iscrizione; mentre è tenuto al versamento dell’intera quota associativa stabilita per l’anno in corso.
Articolo 13 – Iscrizione dell’Associato
La domanda d’iscrizione impegna l’Associato a tutti gli effetti statutari ed alla disciplina sociale.
L’iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, se non sia stato presentato dall’Associato formale atto di dimissioni, comunicato a mezzo lettera raccomandata almeno 3 mesi prima dalla scadenza dell’anno solare in corso.
Articolo 14 – Versamento quota associativa
La quota associativa dovrà essere saldata entro il primo trimestre di ogni anno, e il suo importo non è riducibile. La qualità di associato è intrasmissibile.
Articolo 15 – Perdita della qualità di Associato
La qualità di Associato si perde:
a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni, se non nei modi e termini di cui al precedente art. 8;
b) per espulsione, per gravi motivi morali e disciplinari secondo le norme degli Art. 21 e 22;
c) per mancato pagamento della quota associativa entro tre mesi successivi alla data di ammissione per il nuovo socio e/o per mancato pagamento entro il primo semestre di ogni anno solare.
Articolo 16 - Organi dell'Associazione
Sono Organi dell’Associazione:
l’Assemblea degli Associati; il Consiglio Direttivo;
il Collegio dei Probiviri.
l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge; il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge.
Gli organi sociali hanno la durata di 3 esercizi ed i loro componenti possono essere riconfermati.
Fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il Revisore Legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.
Articolo 17 – Assemblea
L’Assemblea è costituita da tutti gli Associati iscritti ed in regola con il pagamento della quota sociale.
L’Assemblea è chiamata a deliberare in materia di sua spettanza:
a) per referendum;
b) per convocazione formale.
Spetta al Consiglio Direttivo di stabilire volta per volta a quali delle forme ricorrere. Sono competenze dell’Assemblea:
a) dare direttive generali sullo svolgimento dell’attività dell’Associazione e degli organi direttivi;
b) eleggere il Presidente, che rimane in carica per l’intera durata del Consiglio Direttivo e non può essere eletto più di tre volte consecutive, e la relativa lista;
c) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo nelle modalità previste dal successivo art. 16;
d) eleggere i due componenti del Collegio dei Probiviri;
e) approvare i bilanci annuali preventivi e consultivi e fissare i contributi sociali per gli Associati ordinari, sostenitori e collettivi;
f) deliberare e/o modificare lo Statuto sociale;
g) eleggere il Presidente dell’Assemblea e gli Associati scrutatori come previsto dal successivo Art. 13.
Articolo 18 – Convocazione dell’Assemblea
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno, di regola entro il 30 giugno allo scopo di approvare il rendiconto consuntivo dell’anno precedente e quello preventivo dell’anno in corso.
Quelle straordinarie possono riunirsi ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario oppure dietro richiesta di un terzo degli Associati entro 30 giorni dalla richiesta.
Articolo 19 – Costituzione e quorum dell’Assemblea
Le Assemblee sono convocate dal Presidente con l’invio tramite posta di lettera non raccomandata oppure con comunicazione e-mail o fax indirizzata agli Associati da spedirsi almeno 15 giorni prima della data fissata per l’adunanza.
Nella lettera è indicata anche la data per la seconda convocazione nel caso che la prima vada deserta. L’Assemblea può validamente deliberare quando è presente in proprio o per delega la metà più uno degli Associati ordinari in prima convocazione e in seconda convocazione con qualsiasi numero di intervenuti.
Ogni socio dispone di un solo voto e può farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun partecipante.
Le Assemblee indette per referendum si intendono valide qualunque sia il numero dei votanti.
In ogni caso per le modifiche statutarie occorre sempre la partecipazione di un quarto degli Associati iscritti alla data della convocazione dell’Assemblea.
A presiedere l’Assemblea elettiva sarà chiamato, per acclamazione un socio ordinario che non si è candidato ad alcuna delle cariche sociali.
Oltre alla normale gestione dell’Assemblea, egli curerà di presentare all’Assemblea stessa, che dovrà approvare per acclamazione, tre scrutatori scelti anch’essi fra gli Associati ordinari non candidati alle cariche sociali.
Al termine dell’Assemblea la stessa dichiarerà eletti Presidente e Consiglieri come da verbali presentati dagli scrutatori.
Gli scrutatori eletti dall’Assemblea dovranno provvedere alla:
× verifica della rispondenza degli elettori dei candidati, alla quantità dei Soci, e alla verifica della validità delle eventuali deleghe da essi presentate;
× convalida delle schede tramite firma;
× distribuzione e raccolta delle schede relative alle tre votazioni;
× verifica della rispondenza fra schede consegnate e schede ritirate;
× scrutinatura delle schede e definizione dei voti raccolti da ciascun candidato;
× stesura e firma dei verbali relativi ai risultati delle tre votazioni.
Articolo 20 – Elezioni per le cariche sociali
Possono essere candidati alle cariche sociali tutti gli Associati regolarmente iscritti e che abbiano ottemperato agli obblighi sociali, fatta eccezione per il componente del Collegio dei Probiviri, nominato dal Consiglio Direttivo, come previsto dall’Art. 20, qualora non socio.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa di voti. Le votazioni per le elezioni delle cariche sociali devono avvenire dapprima per il Presidente e il Consiglio Direttivo, con relativo scrutinio e in secondo luogo per il Collegio dei Probiviri.
Le elezioni delle cariche sociali devono farsi o per acclamazione all’unanimità, o a mezzo scheda segreta quando non abbiano luogo per referendum.
Per l’elezione del Collegio dei Probiviri, ciascun socio potrà esprimere al massimo due preferenze tra i candidati.
In caso di parità di numero di voti sarà eletto il socio con maggiore anzianità associativa. In caso di parità di voti ed anzianità, l’Assemblea deciderà per acclamazione.
Articolo 21 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da 9 membri secondo le deliberazioni dell’Assemblea e viene eletto dalla stessa secondo quanto stabilito dall’Art. 11.
Tutti i membri del Consiglio Direttivo durano in carica un triennio e sono rieleggibili.
Possono assistere al Consiglio Direttivo tutti i Soci, regolarmente iscritti e che abbiano ottemperato agli obblighi sociali.
Possono far parte del Consiglio Direttivo, con voto consultivo e non deliberativo, i componenti del Collegio dei Probiviri.
Sono competenze del Consiglio:
a) nominare il Vice-Presidente, il Tesoriere e il Segretario, come indicato nella lista presentata per l’elezione;
b) l’ammissione degli Associati come da Regolamento;
c) eleggere un componente del Collegio dei Probiviri;
d) promuovere iniziative nell’interesse degli Associati;
e) redigere le relazioni ed i bilanci annuali;
f) deliberare sulla misura, sui criteri e sulle modalità per il versamento dei contributi associativi da proporre all’Assemblea;
g) disporre l’ordinamento e i servizi dell’Associazione;
h) deliberare sulla utilizzazione delle eventuali eccedenze del bilancio;
i) dare attuazione operativa alle direttive formulate dall’Assemblea, in armonia con le linee di gestione della Presidenza;
j) approvare le spese di funzionamento.
Articolo 22 – Elezione del Consiglio Direttivo
Entro due mesi prima dalla scadenza del Consiglio Direttivo in carica, gli Associati che desiderano presentare la propria formale candidatura per l’elezione a Presidente del Consiglio Direttivo o come Consiglieri indipendenti, devono inviare una comunicazione scritta alla Segreteria dell’Associazione, a mezzo e-mail o lettera raccomandata. La candidatura a Presidente del Consiglio Direttivo può contenere, oltre al proprio nome, una lista di n. 8 Associati candidati, che potranno essere eletti assieme al Presidente, e comporranno, in caso di nomina, il Consiglio Direttivo. Al momento della candidatura, ad ogni nominativo presentato potrà essere specificata la carica che il soggetto andrà a coprire in caso di nomina.
Tutti gli Associati possono candidarsi come Presidente o come componenti del Consiglio Direttivo, sia come componenti della lista collegata a ciascun candidato Presidente, sia in via autonoma come Consiglieri indipendenti. Pertanto, gli Associati candidati come Consiglieri possono:
a) appartenere ad una o a più di una lista collegata a ciascun candidato Presidente;
b) non appartenere ad alcuna lista di quelle collegate ad un candidato Presidente (cd. Consiglieri indipendenti). Entro un mese prima dalla data delle elezioni, la Segreteria comunica a tutti gli Associati i nominativi dei candidati alla Presidenza e dei relativi componenti del Consiglio Direttivo proposti, oltre ai nominativi dei candidati Consiglieri indipendenti, ovvero non appartenenti ad alcuna lista.
Al momento delle elezioni, i votanti dovranno:
1) nella prima scheda, indicare il nominativo del candidato Presidente che si ritiene idoneo a ricoprire tale incarico;
2) nella seconda scheda potranno votare direttamente per l’intera lista proposta dal Presidente scelto, oppure indicare il nominativo dei singoli candidati a Consiglieri, in numero massimo di 8, scelti tra quelli appartenenti alla lista del candidato Presidente scelto, oppure ad un’altra o a nessuna lista (cd. Consiglieri indipendenti). Se la preferenza è complessivamente indicata soltanto a favore della lista collegata ad un candidato Presidente, si intende che la preferenza sia espressa a favore di tutti i Consiglieri della lista, quindi ciascun candidato come Consigliere riceve una preferenza.
Sarà eletto il candidato Presidente, la lista o i Consiglieri che avranno ottenuto il maggior numero di voti.
Il Presidente viene eletto dall’Assemblea per un massimo di tre mandati consecutivi e ciascun mandato ha la durata di un biennio come previsto dall’Art. 11.
Articolo 23 – Limiti ai componenti del Consiglio Direttivo
A far parte del Consiglio Direttivo non può essere chiamato più di un Associato appartenente alla stessa società, a meno che questa abbia più di venti associati iscritti nel qual caso gli eletti non possono essere più di due.
Articolo 24 - Attività del Consiglio Direttivo
Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni semestre e ogni volta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta scritta di un terzo dei suoi componenti.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell’Associazione o in mancanza di questi dal vice-Presidente o, in mancanza anche di questi, dal Consigliere più anziano di nomina.
Le sue sedute sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti più uno e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Al Presidente dell’Associazione ed al Presidente del Collegio dei Probiviri, è riconosciuto, qualora richiesto, un
rimborso spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo secondo i limiti decisi dal medesimo.
Ugualmente, il rimborso viene concesso ai Consiglieri qualora debbano trasferirsi per ragioni legate al loro incarico, fuori dalla provincia dove ha sede l'Associazione.
I rimborsi per trasferimento devono essere autorizzati dal Presidente, mentre per le spese relative al Presidente, l‘autorizzazione viene data dal Consiglio Direttivo.
Articolo 25 - Compiti del Presidente, del Tesoriere e del Segretario del Consiglio Direttivo
Il Presidente:
× rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi;
× presiede il Consiglio Direttivo, curandone l’armonizzazione secondo lo spirito e le finalità decise dall’Assemblea;
× stimola e coordina l’operato del Consiglio Direttivo in ordine alle direttive emerse dalle assemblee;
× dà esecuzione ai deliberati delle Assemblee e del Consiglio Direttivo;
× propone al Consiglio le spese che in qualche modo abbiano a discostarsi dal bilancio preventivo e dà approvazione al Tesoriere per l’esecuzione delle stesse;
× nomina commissioni con particolari attribuzioni da stabilire di volta in volta in armonia coi deliberati del Consiglio Direttivo;
× formula gli inviti agli Associati onorari su proposta del Consiglio Direttivo;
× autorizza le spese per attività svolte dai Consiglieri fuori provincia;
× invita a sua discrezione, a scopo promozionale e nell’interesse esclusivo dall’Associazione, i non Associati alle attività promosse dall’Associazione stessa.
Il Presidente risponde del suo operato direttamente all’Assemblea, e può essere rimosso o attraverso apposita convocazione dell’Assemblea stessa, o per constatata impossibilità fisica a presiedere il Consiglio per un periodo superiore ai quattro mesi.
Il Tesoriere sovrintende alla ordinaria amministrazione dell’Associazione, ne tiene contabilità, firma gli ordini di pagamento, provvede alle riscossioni e redige il bilancio consultivo annuale.
Il Segretario è l’organo esecutivo del Consiglio e ne coordina l’attività; esplica la sua funzione anche in assemblea. Cura inoltre la stesura dei verbali delle singole riunioni degli stessi nella seduta successiva.
Articolo 26 - Collegio dei Probiviri
I membri del Collegio dei Probiviri sono così eletti:
a) due membri da parte dell’Assemblea, scelti tra i propri associati, secondo le modalità previste dall’Art. 14;
b) un membro dal Consiglio Direttivo, scelto tra gli associati oppure da una lista di professionisti di comprovata esperienza in ambito giuridico-economico, redatta ed aggiornata dal Consiglio Direttivo e depositata presso la Segreteria dell’Associazione.
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, tutti dotati di comprovato valore morale e di riconosciuta professionalità ed esperienza.
Il Collegio dei Probiviri elegge fra i suoi membri il proprio Presidente, che può essere anche un non socio. Il Collegio dei Probiviri:
a) decide sul rispetto delle norme statutarie;
b) dirime eventuali controversie tra i singoli Associati e tra gli Associati e l’Associazione;
c) istruisce i procedimenti disciplinari e delibera a maggioranza, previa contestazione degli addebiti, censure, sospensioni ed espulsioni da comunicarsi all’interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all’Assemblea dei Soci.
Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione degli associati, esamina e giudica secondo equità e senza formalità di procedura, comunicando il proprio giudizio al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.
Nell’ipotesi in cui si tratti di procedimenti nei confronti di componenti del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri comunica il proprio giudizio all’Assemblea degli Associati che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.
Il Collegio dei Probiviri si riunisce almeno una volta all’anno, oltre che su istanza di parte, ed in ogni ulteriore occasione che lo ritenga opportuno o necessario.
Articolo 27 - Organo di controllo e revisione legale
L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L'Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il
bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l’Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell' apposito registro.
Articolo 28 - Libri sociali
L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
il libro degli associati;
il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.
I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
I verbali dell’Assemblea e dell’Organo di Amministrazione devono contenere la data, l’ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.
Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata all'organo competente con preavviso di 15 giorni.
Articolo 29 - Risorse economiche
Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:
_quote sociali;
_contributi pubblici;
_contributi privati;
_donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
_rendite patrimoniali;
_fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
_entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
_altre entrate espressamente previste dalla legge;
_eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.
Articolo 30 - Scritture contabili
L’Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell’associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/201
Articolo 31 - Sanzioni disciplinari
Le sanzioni disciplinari che possono essere emesse dal Collegio dei Probiviri, tenuto conto della gravità della violazione commessa, del danno arrecato agli interessi dell’Associazione, della personalità dell’associato sottoposto ad inchiesta e della carica da questi ricoperta all’interno dell’Associazione, sono:
a) la censura, ovvero una diffida a non porre più in essere un certo comportamento;
b) la sospensione temporanea da ogni attività sociale;
c) l’espulsione dall’Associazione.
Articolo 32 – Applicazione delle sanzioni disciplinari
Il Collegio dei Probiviri può applicare la censura all’Associato qualora non ottemperi con la dovuta diligenza agli obblighi derivanti dal presente Statuto.
Il Collegio dei Probiviri può inoltre deliberare la sospensione temporanea dell’Associato da ogni attività sociale, nel caso in cui questi sia colpevole di recidiva nelle mancanze che abbiano dato motivo a precedenti censure o sospensioni o abbia commesso atti o mancanze che rechino nocumento al prestigio e agli interessi materiali e morali dell’Associazione.
Il Collegio dei Probiviri può deliberare l’espulsione dell’Associato, per gravi ed eccezionali motivi che rendano incompatibile la sua appartenenza all’Associazione.
L’interessato può appellarsi, entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Consiglio Direttivo,
nell’ipotesi in cui non ricopra alcuna carica associativa, all’Assemblea dei Soci, nell’ipotesi in cui sia componente del Consiglio Direttivo.
Articolo 33 - Bilancio
L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche. Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13 del D.lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.
Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell’attività dell’associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l’oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall'Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.
Articolo 34 - Divieto di distribuzione degli utili
L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Articolo 35 – Scioglimento
L’Associazione deve essere sciolta con deliberazione dell’Assemblea con voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci, ai sensi dell’art. 21, comma 3, del codice civile.
La delibera di scioglimento deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori da scegliere fra gli Associati e determinare in ordine alle modalità di liquidazione del patrimonio sociale.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017. Nelle more di costituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore resta in vigore la normativa prevista dal D.lgs. 460/97.
Articolo 36 – Rinvio
Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e dell'iscrizione dell'associazione al suddetto RUNTS, la denominazione dell’Associazione è “ANTIA ETS" e all’Associazione continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dalla sua iscrizione all’Anagrafe delle Onlus, ai sensi del secondo comma dell'art. 101 del D Lgs. 117/2017.
Il presente statuto entrerà in vigore a far data dall'iscrizione dell'ente al RUNTS.
Le disposizioni del titolo X del suddetto D. Lgs, salvo quanto previsto dal comma 1 dell’art. 104, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro.
Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.